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statuto esteso

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Art.3 Aderenti all'Associazione

3.1 - Sono aderenti dell'associazione persone con maggiore età che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Ogni notizia riguardante il socio è considerata strettamente riservata. Fanno eccezione alla norma della segretezza i dati numerici complessivi o statistici. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona di un socio rappresentante destinato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
3.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
3.3 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri.
3.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
3.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti, nel corso della pria riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'Associazione.
3.4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:
• Per dimissioni volontarie,
• Per sopraggiunta incapacità e impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,
• Per mancato versamento del contributo dell'esercizio sociale in corso,
• Per decesso,
• Per comportamento contrastante con gli scopi statutari,
• Per persistente violazione degli obblighi statutari.
3.4.4 - L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solamente per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli stata notificata la deliberazione.

Art.4 Diritto e Doveri degli Aderenti

4.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere lucrativo ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di decesso o di perdita delle qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
4.2 - Gli aderenti hanno il diritto:
• Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega.
• Gli aderenti, data la particolare condizione, che non si trovano presso la sede dell'assemblea ma che hanno diritto di voto possono votare scegliendo la modalità del voto per corrispondenza o quello del voto elettronico online, naturalmente su argomenti preordinati e sarà appositamente regolamentata per le opportune garanzie.
• Di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
• Di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
• Di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
• Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4.3 - Gli aderenti sono obbligati:
• A osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• A versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
• A svolgere le attività preventivamente concordate;
• Di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.5 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• Fondo patrimoniale in dotazione;
• Risorse libere che andranno ad incrementare il patrimonio e che sono approvate, con delibera assembleare di bilancio, che si tiene annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, costituite da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• Il patrimonio potrà essere accresciuto da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
• Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
• Contributi privati;
• Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
• Contributi di organismi internazionali;
• Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
• Rimborsi derivanti da convenzioni;
• Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
• Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario ( o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art.6 Organi Sociali dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:
• Assemblea degli aderenti;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.
• L'Ufficio di Presidenza ed il Segretario-Tesoriere.
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
• Il Collegio dei Revisori Legali;
• Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.7 L'Assemblea degli Aderenti

7.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
7.2 - L'Assemblea convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque in ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
• L'approvazione del Bilancio Preventivo;
• L'approvazione della relazione di attività del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
• Eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo;
• Eleggere i Componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
• Eleggere i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
• Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.
7.5 - D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
7.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indiate nell'art.14.
7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di tre deleghe di altro aderente.

Art.8 Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:
• Compiere tutti gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione;
• Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
• Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
• Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
• Eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
• Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
• Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
• Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
• Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• Nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo potrà conferire eventuali deleghe di funzionari sia al presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, sia ad un Comitato Esecutivo composto da più consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.9 Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.
9.2 - Il Presidente:
• Il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
• Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• Presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
• In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10 L'Ufficio di Presidenza ed il Segretario-Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario-Tesoriere .
L'Ufficio di Presidenza sostiene e coadiuva il Presidente nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario-Tesoriere:
• coordina l'attività amministrativa del Consiglio Direttivo;
• coordina il funzionamento economico-finanziario dell'Associazione;
• coordina la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, in conformità agli obblighi di legge;
• predispone, dal punto divista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo;
• redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art.11 Collegio dei Revisori Legali

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori Legali costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dopo la prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
• Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
• Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• Agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, e, se previsto del Comitato Esecutivo;
• Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art.12 Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
• Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra gli organi stessi;
• Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure, il suo lodo e inappellabile.
Ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per le delibere relative all'esclusione degli associati.

Art.13 Gratuità delle Cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art.14 Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto almeno 30 giorni prima, della presentazione all'Assemblea.
14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
14.3 - Il bilancio deve coincidere con un anno solare.
14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.15 Modifiche allo Statuto o Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In difetto del numero legale la proposta di modifica dello statuto sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno due mesi dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti all'assemblea.
15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli Aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5 comma 4 della legge 166/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.16 Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione Regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Art.17 Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento ( Regolamento Interno ) eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Milano, 24 maggio 2018