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STRANIERI DISABILI: LA DIFFERENZA TRA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

29.01.2020

Le prestazioni assistenziali sono diritto di tutte le persone legalmente soggiornanti, se dotati dei requisiti richiesti, e non comportano una posizione contributiva o assicurativa dell' interessato. Prevedono infatti trattamenti economici a cui possono accedere tutti i cittadini indipendentemente dalla presenza di una attività lavorativa; in tale tipologia di trattamenti rientrano le pensioni, gli assegni, l'indennità di accompagnamento o di frequenza oltre che l'assegno sociale. I benefici assistenziali tuttavia non sono esportabili all'estero, sono garantite solo nel territorio italiano e non sono reversibili ai superstiti.

Per quanto invece riguarda le prestazioni previdenziali, si richiede una posizione lavorativa dell'interessato, esse prevedono trattamenti economici erogati dai diversi enti di previdenza o dagli istituti assicurativi obbligatori. Le persone con disabilità possono accedere alle prestazioni se in possesso degli anni di contribuzione e/o dell'età anagrafica richiesti per ogni trattamento pensionistico (pensione anticipata, di vecchiaia, pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità). I lavoratori stranieri, che hanno versato in Italia i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti indispensabili per i trattamenti pensionistici previdenziali, hanno diritto alle prestazioni sopra menzioniate, come per un lavoratore italiano.

Sono previsti anche trattamenti pensionistici per i lavoratori stranieri rimpatriati, i quali devono raggiungere i requisiti stabiliti dalla legge italiana, quindi, nel caso di rimpatrio definitivo, il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi bilaterali con il Paese di origine.

Fonte superabileINAIL dicembre 2019-gennaio 2020