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SENTENZA n.30838, 26 novembre 2019, DELLA CASSAZIONE PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’ NEI CONDOMINI

12.02.2020

Una sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di solidarietà condominiale nell'abbattimento delle barriere architettoniche; il caso è stato sollevato da uomo, a cui è stato rifiutata la costruzione di un ascensore all'interno di un cortile condominiale, sia dal Tribunale di Messina sia dalla Corte di Appello di Messina, perché l'opera violava le distanze legali previste rispetto ai balconi di proprietà esclusiva, oltre a limitare la veduta. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che il principio di solidarietà condominiale impone di eliminare le barriere architettoniche che un condomino con disabilità incontra, anche se in questo modo non dovessero essere garantite le distanze o le vedute, pur previste dalla disciplina sulle parti comuni.

La Corte quindi attraverso le sue sentenze ribadisce che, ai sensi della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, "L'installazione dell'ascensore o di altri congegni, (...) idonei ad assicurare l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Da tale indicazione si desume che (...) l'esistenza dell'ascensore può senz'altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell'appartamento, cioè è assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari.Quindi nel valutare la realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, in riferimento alla L. n. 13 del 1989, art. 2 con la specifica destinazione delle parti comuni, occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sè la realizzazione di una convivenza, che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati. Nell'installazione in condominio di un ascensore utile ad abbattere le barriere architettoniche, vanno rispettate alcune regole che tutelano tanto il soggetto disabile quanto gli altri condomini. Quando si va ad intervenire sulle parti comuni, infatti, è necessario che tutti gli interessi vengano fatti valere in modo che da una parte venga rispettato il diritto del soggetto con disabilità, e dall'altro non vengano lesi i diritti degli altri condomini.

FONTE DISABILI. COM 04/02/2020