SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: INCREMENTO DELLE PENSIONI AGLI INVALIDI CIVILI

Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 30 del 22 luglio 2020 è stata dunque pubblicata l'attesa Sentenza 152 con cui la Corte Costituzionale ha imposto l'incremento delle pensioni agli invalidi civili totali e innescato la revisione, per via legislativa o giurisprudenziale, di altri emolumenti assistenziali. Nella disamina della Corte e nelle argomentazioni a supporto della Sentenza emergono elementi di principio e di cultura estremamente rilevante, richiamando oltre ai principi della Carta anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Al termine di una lunga battaglia di una famiglia piemontese, di una ottima associazione torinese (UTIM) e Degli avvocati rappresentanti, la Corte Costituzionale si pronuncia su un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Corte di appello di Torino, alla fine ritenendo che la pensione di soli 285,66 euro mensili sia manifestamente inadeguata a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i "mezzi necessari per vivere" e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". La decisione viene assunta nella seduta del 23 giugno, la Sentenza, che prende il numero 152, viene pubblicata appunto il 20 luglio scorso in Gazzetta ufficiale.
La Sentenza 152/2020 dichiara l'iillegittimità costituzionale proprio dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Quindi l'aumento spetterà sulle pensioni a partire dai 18 anni e non più dai 60. Nel frattempo è stato adeguato progressivamente sia il l'importo originario (516,46 euro) sia il limite reddituale (in origine 6.713,98 euro). L'incremento oggi (2020) consente di arrivare a euro 651,51, per tredici mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato. L'invalido civile al 100% con un reddito personale inferiore a euro 8.469,63 percepisce la pensione (286,81 euro) e teoricamente l'incremento pieno (364,70 euro) per un totale di 651,51 al mese.
"Teoricamente" abbiamo scritto perchè l'incremento seguirà la medesima logica di quanto previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 e, in genere, delle maggiorazioni sociali e quindi sì entro quei limiti reddituali ma solo fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità. Nella sostanza l'incremento "pieno" lo prende solo l'invalido a reddito/pensione (eventuale previdenziale) uguale a zero. Qualsiasi altro reddito (es. pensione di reversibililità, reddito da lavoro part-time, pensione di invalidità previdenziale) fa scendere l'incremento fino ad azzerarlo. In realtà quindi l'incremento pieno lo prenderà solo una minima parte dei circa 530mila invalidi civili titolari di pensione.
Per l'estensione di tali disposizioni alla nuova Sentenza saranno dirimenti le indicazioni INPS, concordate con il MEF, che potrebbero riservare anche ulteriori sorprese. La Sentenza accoglie il dubbio di legittimità costituzionale solo relativamente agli invalidi civili totali. Ad ogni buon conto questo incremento non riguarda né i ciechi, né i sordi, né gli invalidi parziali né i minorenni, né i titolari di altre pensioni di invalidità previdenziale. Non risponde al vero invece che siano esclusi dall'incremento i titolari di indennità di accompagnamento, come pure - al contrario - che sia necessario essere titolari di indennità di accompagnamento per poter contare sull'aumento. Erronei anche gli importi circolati in queste settimane. Al momento attuale non va presentata alcuna richiesta: vanno attese le indicazioni di INPS sulle modalità e le forme per l'attivazione degli incrementi.
FONTE: handylex del 28/07/2020