SEMPLIFICAZIONI PER VISITE DI ACCERTAMENTO INVALIDITA’ E HANDICAP
15.09.2020

Il 10 settembre è stato
convertito in legge il c.d. Decreto semplificazioni, ovvero il decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (contenente Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), con delle modificazioni
apportate in Senato al testo originario.
Nel testo licenziato del decreto - e in attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - il nuovo articolo 29 ter prevede che le
commissioni possano effettuare valutazioni di
invalidità civile o accertamento di
handicap anche
solo su documenti ed atti di carattere clinico, senza dover convocare a visita
diretta l'interessato, nei casi più evidenti.
Il secondo comma precisa che questa modalità di valutazione
sui soli atti, senza dover andare a visita, può
essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente
alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del
certificato medico introduttivo.Si tratta di una importante apertura che, seppure
possibile solo nei casi in cui la certificazione non lasci dubbi
sull'accertamento della condizione, snellirebbe
di non poco le procedure, facilitando la vita di tutte quelle persone che, per
gravità della condizione, e per minore età o altre condizioni di fragilità,
potrebbero risparmiarsi la convocazione a visita. Al tempo stesso, anche le
commissioni di verifica dell'INPS avrebbero una riduzione della mole di
controlli.Qui sotto, il testo dell'articolo completo:
Articolo 29-ter.
(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e
dell'handicap)
1. Le
commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni
civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione
anche solo sugli atti,
in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta
una valutazione obiettiva.
2. La
valutazione sugli atti può essere
richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente
alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del
certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile
della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una
valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta.
Fonte: disabili.com 15/09/2020