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Le agevolazioni lavorative per genitori e per lavoratori fragili durante l’emergenza COVID19

28.10.2020

Con la legge n.126 del 13 ottobre 2020 è stato convertito in legge il DL 14 agosto 2020, n.14.ART. 15 - Viene indicato l'aumento della pensione di invalidità, allineandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020 (di cui abbiamo diffusamente parlato, a seguito anche delle istruzioni fornite dall'INPS).

ARTICOLO 21 - BIS - Riguarda la possibilità, per i genitori, di accedere al lavoro agile e al congedo straordinario durante il periodo di quarantena del figlio convivente per contatti scolastici. Questo fino al 31 dicembre 2020. Tale misura, presente anche nel decreto legge 111/2020, era già stata oggetto di un nostro articolo. Qui le istruzioni operative fornite dall'INPS con la circolare n. 116/2020).

ARTICOLO 21 TER - L'articolo prevede la possibilità, per i genitori di figli con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/92 (articolo 3 comma 3) di accedere al lavoro agile, anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021. Questo a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia non lavoratore e a condizione che l'attività lavorativa non richieda la presenza fisica del soggetto. Inoltre restano fermi gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L.22 maggio 2017, n.81.

ARTICOLO 26 BIS - All'articolo 26, viene aggiunto l'articolo 26-bis. L'articolo si riferisce a una misura che era stata introdotta originariamente dal Decreto Cura Italia e poi prorogata solo fino al 31 luglio dal decreto Rilancio. Ricordiamo che l'articolo 26 prevedeva la possibilità, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, e per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. L'articolo 26 bis prevede la possibilità di accedere a questa misura fino al 15 ottobre. Dal 16 ottobre in poi, questi lavoratori hanno invece la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

FONTE: DISABILI.COM 26/11/2020