Con la legge n.126 del 13 ottobre 2020 è stato convertito in
legge il DL 14 agosto 2020, n.14.ART.
15 - Viene indicato l'aumento
della pensione di invalidità, allineandosi alla sentenza
della Corte Costituzionale n.152/2020 (di cui abbiamo diffusamente parlato, a
seguito anche delle istruzioni
fornite dall'INPS).
ARTICOLO 21 - BIS - Riguarda la possibilità, per i genitori, di
accedere al lavoro
agile e al congedo straordinario durante il periodo
di quarantena del figlio convivente per contatti
scolastici. Questo fino al 31 dicembre 2020.
Tale misura, presente anche nel decreto legge 111/2020, era già stata oggetto
di un nostro articolo. Qui le istruzioni operative fornite dall'INPS
con la circolare n. 116/2020).
ARTICOLO 21 TER -
L'articolo prevede la possibilità, per i genitori di figli con disabilità grave riconosciuta ai
sensi della legge 104/92 (articolo
3 comma 3) di accedere al lavoro
agile, anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno
2021. Questo a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia non
lavoratore e a condizione che l'attività lavorativa non richieda la presenza
fisica del soggetto. Inoltre restano fermi gli obblighi informativi previsti
dagli articoli da 18 a 23 della L.22 maggio 2017, n.81.
ARTICOLO
26 BIS - All'articolo 26,
viene aggiunto l'articolo 26-bis. L'articolo si riferisce a una misura che era
stata introdotta originariamente dal Decreto Cura Italia e poi prorogata solo
fino al 31 luglio dal decreto Rilancio. Ricordiamo che l'articolo 26 prevedeva
la possibilità, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, e per i lavoratori in possesso del riconoscimento
di disabilità con
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è
equiparato al ricovero ospedaliero. L'articolo 26 bis prevede la possibilità di
accedere a questa misura fino al 15 ottobre. Dal 16 ottobre in
poi, questi lavoratori hanno invece la possibilità, fino al 31 dicembre 2020,
di svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento.
FONTE: DISABILI.COM 26/11/2020