L' AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE L' AGEVOLAZIONE AUTO
10.06.2020

L'Agenzia delle
Entrate ricorda i requisiti per accedere alla agevolazione dell'aliquota
ridotta per acquisto di auto disabiliI
BENEFICIARI DELL'IVA RIDOTTA PER AUTO DISABILI
L'agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1 della
legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto l'IVA ridotta per le cessioni o importazioni
di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte
o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle
suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente
prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa
dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di
patente speciale ed
ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche
i soggetti con disabilità
psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere
dall'adattamento del veicolo.
SU QUALI MEZZI SI
PUO' AVERE L'IVA AL 4%
Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, l'agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
così come modificata da ultimo dall'art. 53 bis del decreto legge n.124 del 26
ottobre 2019, che prevede l'aliquota IVA
agevolata del 4 per cento per le cessioni di:
- motoveicoli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
- autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c)
ed f), dello stesso decreto, di cilindrata
fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800
centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a
150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui
essi sono fiscalmente a carico (...).QUALI
DOCUMENTI SONO NECESSARI IN CASO DI DISABILITÀ PSICHICA
L'Agenzia delle Entrate fa poi un richiamo alla circolare 11
maggio 2001, n. 46/E, dove viene precisato che la documentazione necessaria per
fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti
con disabilità psichica, è la seguente:
- verbale
di accertamento dell'handicap emesso dalla
Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti
che il soggetto si trova in situazione
di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da
disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di
accompagnamento.QUALI
DOCUMENTI SONO NECESSARI IN CASO DI ALTRE DISABILITÀ
L'Agenzia delle entrate ricorda che la circolare 23
aprile 2010, n. 21/E ha chiarito che le su esposte indicazioni non devono
ritenersi tassative, dal momento che per
le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l'acquisto di
veicoli, è stato precisato (circolare 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente
risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E) che è
possibile prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte
della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del
1992, qualora
detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di
altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il
riconoscimento dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione
da queste rilasciate risulti chiaramente che l'invalidità comporta, a seconda
dei casi, gravi o ridotte
limitazioni alla capacità di deambulazione.QUINDI,
RIASSUMENDO:In linea con tale orientamento, l'Agenzia delle Entrate
ritiene che, anche per i portatori
di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui
trattasi, lo stato di handicap
grave di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 , possa essere
validamente attestato dal
certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta
all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo
esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.Ricorda, infine, l'AE, che sul verbale di accertamento
dell'handicap possono essere indicati i benefici fiscali solo alle ipotesi di
soggetti che hanno gravi difficoltà motorie.
Disabili.com 05 giugno 2020