Il Messaggio INPS 1621 del 15 aprile

Il messaggio Inps chiarisce le modalità di
utilizzo, da parte dei lavoratori privati del congedo COVID 19 riguardo la compatibilità con
altre misure previste per i lavoratori, come i permessi
della legge 104.Ricordo che il termine
per la fruizione dei congedi parentali Covid-19 è stato prorogato.I genitori possono fruire del congedo COVID-19,
compatibilmente con i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n.
104/1992, con la relativa estensione: il
genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il
congedo COVID-19 con i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della
legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti
dall'articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo
stesso figlio.In più è possibile cumulare nell'arco dello stesso
mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del
congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, lo stesso vale
anche per il congedo straordinario, perché è possibile usufruire nell'arco dello stesso mese il
congedo COVID-19 con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5,
del del D.lgs n. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio.Inoltre il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi
giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata, per
un totale
complessivo di 15 giorni.È
possibile fruire del
congedo COVID-19 nelle stesse
giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo
familiare stia
fruendo, anche per lo stesso figlio:
- dei permessi di
cuiall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
- del prolungamento del congedo parentale di
cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001
- del congedo
straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del
medesimo decreto legislativo
ciò in quanto si tratta di beneficidiretti a
salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite
l'utilizzazione di un solo istituto.
Infine
le 12 giornate previste
dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole
generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore
non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12
giornate possono
essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta
prestazione lavorativa richiesta,secondo le regole del part-time
verticale.
FONTE: DISABILI.COM 23 APRILE 2020