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Il Messaggio INPS 1621 del 15 aprile

27.04.2020

Il messaggio Inps chiarisce le modalità di utilizzo, da parte dei lavoratori privati del congedo COVID 19 riguardo la compatibilità con altre misure previste per i lavoratori, come i permessi della legge 104.Ricordo che il termine per la fruizione dei congedi parentali Covid-19 è stato prorogato.I genitori possono fruire del congedo COVID-19, compatibilmente con i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, con la relativa estensione: il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.In più è possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, lo stesso vale anche per il congedo straordinario, perché è possibile usufruire nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del del D.lgs n. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio.Inoltre il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata, per un totale complessivo di 15 giorni.È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio:
- dei permessi
di cuiall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
- del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001
- del congedo straordinario
di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo
ciò in quanto si tratta di beneficidiretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.


Infine le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,secondo le regole del part-time verticale.


FONTE: DISABILI.COM 23 APRILE 2020