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Il licenziamento illegittimo e discriminatorio del lavoratore con disabilità

30.12.2019

In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro, ma ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, una indennità sostitutiva. 
Il decreto legislativo n. 23/2015, emanato, in attuazione della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
L'art. 2 del decreto disciplina il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale, confermando la disciplina vigente rappresentata dall'art. 18, commi 1-3, della legge n. 300/1970, che prevede la tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) del lavoratore illegittimamente licenziato.
La legge stabilisce che il giudice, con la pronuncia di nullità del licenziamento perché discriminatorio, ordina al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non ha ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito formulato dal datore di lavoro, salvo che il lavoratore richieda l'indennità sostitutiva prevista.
Il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità o l'inefficacia, stabilendo una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, inoltre sempre il datore di lavoro è condannato, per l'intero periodo considerato, anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La normativa in aggiunta riconosce al lavoratore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non assoggettata a contribuzione previdenziale. L'esercizio dell'opzione sostitutiva comporta ovviamente la risoluzione del rapporto di lavoro; tale richiesta per l'indennità sostitutiva va effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente alla comunicazione.
In conclusione si ricorda che l'art. 4, comma 4, riguarda i dipendenti divenuti inabili, nel corso del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% i quali, se destinati a mansioni inferiori, hanno diritto al più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza: il recesso appare possibile se non vi sia la possibilità concreta di assegnazione a mansioni inferiori.
Mente in caso di aggravamento dello stato di salute o di significative variazioni nell'organizzazione del lavoro intervenute, la disposizione prevede accertamenti sanitari da parte degli organi competenti, che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, che può, invece, intervenire nel caso in cui venga accertato che, anche attuando specifici adattamenti nella organizzazione del lavoro (il cui onere ricade sull'imprenditore), non è possibile una occupazione proficua.

Fonte SUPER ABILE INAIL. Articolo del 30 dicembre 2019