DPCM 24 ottobre 2020:novità

E' entrato in vigore il DPCM 24 ottobre 2020,
che introduce nuove misure restrittive per far fronte all'emergenza Coronavirus, che
saranno valide
fino al 24 novembre 2020. Il nuovo decreto, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, interviene soprattutto sulle chiusure anticipate
di bar e ristoranti, sulla didattica a
distanza e raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti e
assembramenti.
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere
sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il
distanziamento da persone non conviventi.
Rimangono esclusi da questi obblighi:
- soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- bambini con meno di 6 anni
- persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
oltre a coloro che per interagire con queste persone versino nelle stesse
incompatibilità.
E' fortemente raccomandato l'uso di mascherine anche all'interno delle case in
presenza di persone non conviventi.
→ Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.→ È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.→ I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.→ E' imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
ORDINANZE DI CHIUSURA
→ Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso ad abitazioni e esrcizi commerciali legittimamente aperti.
PARCHI PUBBLICI
→ Consentito l'accesso del
pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel
rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.→ Sospese le attività dei parchi tematici.→ Consentito svolgere attività
sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
COMPETIZIONI SPORTIVE
→ Sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle
sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali
e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.
IMPIANTI
SCIISTICI
→ Sono chiusi gli impianti nei
comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di
atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per
permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni
sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.→ Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo
subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da
parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal
Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in
genere, assembramenti.
PALESTRE
E PISCINE
→ Sospese le attività di
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali
di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività
sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
→ Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni
pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le
altre misure di contenimento.
SALE
GIOCHI, CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI, SALE DA BALLO
→ Sospese le
attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sospesi gli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.→ Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e
locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
FESTE, SAGRE E FIERE
→ Vietate le
feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle
cerimonie civili e religiose. Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi
eventi.
CONVEGNI
→ Sospesi i
convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza.
CERIMONIE PUBBLICHE
→ Le cerimonie pubbliche si svolgono nel
rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
→ Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.→ Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura
di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche
amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorità.→ Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con
le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica
amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.→ Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario
di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio
sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in
servizi pubblici essenziali.
LUOGHI DI CULTO
→ Consentito l'accesso
ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di
persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e
dalle rispettive confessioni.
MUSEI
→ Consentito l'accesso
ai musei culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone e il distanziamento.
SCUOLE
→ L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e
per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.→ Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell'organizzazione dell'attività
didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per
una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando
ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni,
anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.→ E' promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento
regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano
scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.→ Sospesi i viaggi d'istruzione,
le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado.
UNIVERSITA'
→ Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari in presenza e a distanza in
funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria
ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università
e della ricerca.
CONCORSI
PUBBLICI
→ Sospeso lo
svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o
in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere
alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.→ Sono fatte salve le procedure in corso,
quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal
Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto
protocollo.
ATTIVITA'
COMMERCIALI
→ Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia
assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di
sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
BAR
E RISTORANTI
→ Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino
alle 18.00.→ Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro
persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.→ Dopo le ore 18,00 è vietato il
consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.→ E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti→ E' sempre consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00
la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze.
SERVIZI
ALLA PERSONA
→ Consentite le
attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore
agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che
ne forniscono beni e servizi.
STRUTTURE RICETTIVE
→ Consentite le
attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza
interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida.
Coprifuoco per alcune regioni
Ricordiamo che alcune regioni, tra cui la Lombardia, hanno predisposto anche delle
misure più restrittive in merito agli spostamenti: in serata scatta il "coprifuoco" alle ore 23.00 durante il quale è vietato spostarsi fino
alle 5 del mattino seguente, a meno che non si abbiano comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o di urgenza e per motivi di salute. In questi casi è
necessario dotarsi di autocertificazione da compilare e portare con sé.
FONTE: DISABILI.COM del 26/10/2020