Decreto semplificazioni 2020, ombre e luci sulla disabilità
08.10.2020

La Camera dei deputati ha approvato ieri pomeriggio (10 settembre) la
conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale (Atti della Camera 2648). L'approvazione è avvenuta senza discussione
e senza quindi possibilità di migliorare il testo licenziato dal Senato appena
pochi giorni fa.
Il testo è ora in attesa di firma del Presidente della Repubblica e poi di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel testo rileviamo due articoli (il 29 bis e il 29 ter
che riportiamo integralmente a fine articolo), aggiunti dal Senato in sede di
conversione, che in modo particolare riguardano direttamente la disabilità.
Mentre il primo lascia parecchie perplessità tecniche e in termini di impatto,
verosimilmente non adeguatamente valutate, il secondo è piuttosto interessante
per le prospettive culturali, organizzative e pratiche. Entrambi gli articoli
per essere effettivamente applicati necessitano di successivi atti normativi e
regolamentari.
L'articolo 29 bis riguarda l'accesso
alle agevolazioni fiscali sui cosiddetti sussidi tecnici e
informatici. La disciplina originaria risale addirittura alla legge
28 febbraio 1997, n. 30 che prevede agevolazioni fiscali (IVA agevolata
e detrazione IRPEF) per "per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.". L'intento è quello di agevolare, al pari degli ausili, protesi
ed ortesi, l'acquisto di prodotti anche di comune
reperibilità che possano essere effettivamente utili alle persone con
disabilità. Il successivo decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998 conferma questo
significato. Già nel 1998 non erano incluse le disabilità di origine intellettiva,
cognitiva, relazionale. La nuova norma non rileva né corregge questa
lacuna. Nel comma successivo il decreto del 1998 indica come ottenere l'IVA
agevolata. Oltre al verbale di invalidità o di handicap,
rilasciato dalle competenti commissioni, è richiesta una "specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale
tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra [motoria,
visiva, uditiva o del linguaggio, N.d.R.]." Nella sostanza non è
sufficiente la condizione di disabilità per ottenere l'IVA agevolata perché il
numero e la gamma di potenziali prodotti è estremamente ampia e, non essendo
fissato alcun limite temporale o di numero di prodotti, potrebbero
ingenerarsi facilmente elusioni e abusi. Se così non fosse, se non fosse richiesta la prescrizione, sarebbe
sufficiente presentarsi presso qualsiasi negozio che venda quei prodotti muniti
di verbale di invalidità per ottenere l'IVA agevolata ed uscire con un prodotto
scontato del 18% a carico dell'Erario. Nulla impedirebbe peraltro di rivenderlo
immediatamente. O di acquistarlo per conto terzi. Per evitare questi fenomeni e indirizzare l'agevolazione effettivamente
verso chi ne ha necessità, quel decreto inseriva l'obbligo di una
preliminare prescrizione autorizzativa che indica il
collegamento funzionale fra il prodotto specifico (quello, non un altro o una
gamma di prodotti) e la menomazione oltreché l'effettiva finalizzazione del prodotto
(riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione
scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso alla informazione e
alla cultura). Non si tratta quindi, come ha scritto impropriamente qualcuno e replicato pedissequamente
talaltro, di una "doppia certificazione",
ma di un requisito soggettivo (invalidità dimostrabile con verbale) e di una
specifica prescrizione autorizzativa.
La soluzione approvata dal "decreto semplificazioni" (articolo
29 bis) che pur prevede un successivo decreto del MEF, lascia piuttosto
perplessi per la mole di potenziali abusi che genera e che, con tutta evidenza,
non sono stati valutati dal Legislatore. E a poco conta la segnalazione che già
oggi vi sono abusi.
L'aspetto di maggiore impatto è sicuramente la soppressione
dell'obbligo della prescrizione autorizzativa, che il MEF dovrà prevedere
nel suo nuovo decreto. Per il resto del testo del decreto, il nuovo articolo 29
bis non prevede nessun altra modificazione. Sarà quindi sufficiente disporre del verbale di handicap (104 anche senza gravità)
o di invalidità (a prescindere dalla percentuale) per ottenere l'IVA agevolata.
Com'è facile intuire in questo schema anche i meccanismi e gli strumenti di
controllo divengono estremamente aleatori, sicché anche la "spesa
invariata" prevista nella relazione all'articolo approvato appare
assai poco credibile.
Lo stesso articolo del "decreto semplificazioni" prevede
che contemporaneamente si metta mano agli schemi dei verbali di invalidità e di
handicap (Legge 104) aggiungendo fra le voci fiscali (quelle che si usano per
le agevolazioni sui veicoli o per il contrassegno disabili) il riferimento al
diritto anche alle agevolazioni sui sussidi tecnici ed informatici volti
all'autonomia e all'autosufficienza. Una dizione che, dati i prodotti e le
finalità ammesse, sarà riconoscibile praticamente a tutte le persone con
disabilità senza alcun altro vincolo se non la condizione stessa, perdendo così
ogni capacità antielusiva ma prima ancora selettiva. Bizzarramente tutto
ciò riguarda solo i "sussidi tecnici e informatici; non riguarda le
agevolazioni sugli ausili veri e propri: in questo caso la
procedura e i vincoli rimangono immutati (prescrizione autorizzativa). Ulteriore e non indifferente elemento di complicazione, che il comma ignora
forse volutamente, è la gestione del pregresso e cioè di chi è in possesso di
un verbale in cui non era ancora prevista quella dizione. Il cittadino per
accedere alle agevolazioni dovrebbe rivolgersi a chi ha rilasciato il verbale
chiedendone l'aggiornamento. Il sovraccarico sul sistema non è quantificabile
anche se prevedibile per il peggio. Non è escluso che il MEF in sede di elaborazione del decreto si renda conto dei varchi lasciati aperti
alle elusioni e agli abusi e individui meccanismi di controllo preventivo e
successivo che potrebbero essere ancora più pesanti della stessa prescrizione
autorizzativa cassata dal decreto semplificazione.
Molto più interessante e razionale è la previsione formalizzata
dall'articolo 29 ter. Il comma consente alle competenti commissioni di effettuare valutazioni di
invalidità civile e di handicap (Legge 104/1992) anche solo sugli atti e
sulla documentazione clinica nei casi più evidenti, soprassedendo quindi alla
convocazione a visita diretta. La soluzione, che comunque è trasparente basandosi espressamente su
documentazione reale e formale verificabile, è già stata adottata da INPS nel
periodo di emergenza Covid nelle regioni in cui gestisce l'accertamento in modo
diretto. La soluzione può consentire un risparmio di oneri sia per la pubblica
amministrazione e INPS che per il cittadino ed evita visite superflue in casi
dal quadro evidente. Stimola e consente la prassi di gestire molti
riconoscimenti usando documentazione già prodotta dai servizi specialistici,
evitando sovraccarichi e impiego di risorse superflue e magari stipulando
accordi e convenzioni con quei servizi e reparti. Non sono molto note in tal senso alcune esperienze sperimentali avviate
da INPS con alcuni centri di eccellenza nell'ambito della pediatria; lo scambio
concordato di documentazione clinica, di diagnostica per immagini di test
consentono valutazioni rapide su bambini senza doverli sottoporre allo shock o
al disturbo di una visita medico legale. Accordi di questo tipo e scambio di informazioni, ben si intende su
richiesta degli interessati, potrebbero essere straordinariamente utili, ad
esempio, per gran parte dell'ambito del decadimento cognitivo seguito da centri
pubblici o convenzionati, o ancora di altre situazioni agilmente documentabili
con diagnostica per immagini, con test genetici o di altra natura consolidata
in ambito clinico e scientifico. Questo articolo comporta comunque una riorganizzazione, ma premia e
incentiva ciò che vi è di buona prassi per garantire lo scambio informativo e
la piena interoperabilità delle informazioni raccolte, della documentazione
acquisita. Uno scenario, come abbiamo scritto all'inizio, omogeneo alla Linea 1 (Riforma
del sistema di riconoscimento della disabilità) del secondo
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione
delle persone con disabilità (DPR
12 ottobre 2017).
Fonte: Handylex 11 settembre 2020