DECRETO RILANCIO
21.05.2020

Dopo una lunga gestazione, nella notte scorsa
il Consiglio dei Ministi ha approvato il tanto atteso decreto "Rilancio", il decreto-legge
ribattezzato così dopo essere stato chiamato precedentemente decreto aprile, e decreto maggio. Qui il testo del decreto Rilancio, che non è stato
ancora, al momento attuale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un documento molto cospicuo, contenente misure
riguardanti numerosissimi per ridare slancio al Paese a seguito dell'entrata
nella Fase 2 dell'emergenza
Coronavirus. In alcuni casi si tratta della conferma
o della proproga di misure già previste dai decreti Cura Italia e Liquidità.Qui ci concentriamo sulle sole misure che possono interessare
persone con disabilità o loro famiglie, invitando ad una lettura integrale del
documento, e rimandando ad approfondimenti che cureremo nei prossimi giorni.Art. 76
AUMENTO PERMESSI
LEGGE 104
L'articolo 76 conferma, anche
per maggio e giugno, l'aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex
articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori
con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che era stato introdotto
per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia: vengono
previsti altri 12 giorni
aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno. Come
precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permssi tra i due mesi a 18
giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni
complessivi).
Questo il testo: Modifiche
all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5
febbraio 1992, n. 104 1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "e di ulteriori
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020."
ART.75
CONGEDI
PARENTALI COVID19I nuovi congedi parentali COVID retribuiti al 50% previsti
dall'art. 23 del Cura Italia per i lavoratori del settore privato,
autonomi e iscritti alla Gestione separata, e dall'art. 25 per quelli pubblici,
sono prolungati di altri 15
giorni, arrivando ad un totale di 30
giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020.
Questo il testo:
Modifiche
agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1.
All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a
decorrere dal 5 marzo e sino
al 31 luglio 2020,
e per un periodo continuativo o
frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto
salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è
riconosciuta una indennità pari al 50 per cento
della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti
periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";
b) al comma 6, le parole: ", di età compresa tra i 12 e i 16
anni" sono sostituite dalle seguenti: "di anni 16".ART. 75
BONUS
BABY SITTER
Il bonus babysitter (utilizzabile
alternativamente al congedo COVID, ndr) viene portato a 1.200 euro, specificando che
può essere utilizzato anche per
centri estivi o altri servizi integrativi per l'infanzia (è
incompatibile col bonus nido). Inoltre, tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i
lavoratori del settore sanitario.
Questo il testo:
Modifiche
agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1.
All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(...)
c) al
comma 8 le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole
"600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto il seguente
periodo: "Il bonus è
erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata
iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la
prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per
l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del
bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016,
n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre
2019, n. 160."
2.
All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole:
"1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro".ART.77
QUARANTENA E MALATTIA
Con l'art. 77 viene portata al 31 luglio 2020 la data nella
quale, per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr)
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il
periodo di assenza dal servizio prescritto
dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato
al ricovero ospedaliero, come previsto
dall'art. 26b del Decreto Cura Italia.
Questo il testo:Modifiche all'articolo
26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del
settore privato 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole
"fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio
2020";
b) al comma 5, le parole
"130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".ART. 78
CUMULABILITA' BONUS
AUTONOMI EASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
L'Art. 78 sana - in parte - una problematica sollevata da
numerosi cittadini: viene reso compatibile
il "bonus 600 euro" anche con l'assegno ordinario di invalidità (legge
222/1984) così come peraltro richiesto dalla
associazioni delle persone con disabilità.
Questo il testo:
Modifiche
all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità 1. All'articolo
31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis.
Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.".FONDI
DEDICATI
Il TitoloIV è interamente
dedicato alle Disposizioni per la disabilità e
la famiglia, con aumento dei fondi dedicati per l'anno 2020: +90milioni
al Fondo per la non autosufficienza , +20milioni Fondo Dopo di Noi. Viene
istituito il Fondo di sostegno per
le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione fino
a 40miolioni di euro a sostegno alle strutture
semiresidenziali per persone con disabilità.Art.111 Assistenza
e servizi per la disabilità
1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti
di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti
e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della
emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è
incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per
l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione,
gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento
della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la
gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo
stanziamento del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori
20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture
semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità,
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare
gli oneri derivante dall'adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo
denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per
persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità
agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite
di spesa di 40 milioni di euro per
l'anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da
adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione
dell'indennità di cui periodo precedente.ART.
10 PROROGA PIANI TERAPEUTICIVengono prorogati,
per ulteriori 90 giorni, i diversi piani
terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per
l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento
delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati alle ospedalizzazione a
domicilio.
Questo il testo:
1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi
protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale,
laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per
patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia
ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni
adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi
piani terapeutici.ART.87
REDDITO DI EMERGENZA
Viene istituito il Reddito
di Emergenza (Rem) erogato dall'INPS in due quote ai nuclei familiari in
difficoltà economica a seguito dell'emergenza Covid-19. (La misura riguarda
tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità, ndr).
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo
le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito
straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande
per il Rem possono essere presentate entro
il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari
all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della
domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al
componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di
euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro
20.000, il massimale è
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite
ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il
Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che
percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28,
29, 30 e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione
dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di
cui agli articoli 20 e 21 del presente decretolegge.
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo
familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle
seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione
dell'assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; c) essere
percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4
del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13,
comma 2, del medesimo decreto-legge.Ciascuna
quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decretolegge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di
2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o
non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Fonte: Disabili.com 14 MAGGIO 2020