DECRETO CURA ITALIA: MISURE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E FAMILIARI
19.03.2020

Sintetizziamo le principali misure previste per le famiglie
di persone con disabilità, introdotte dal decreto
"Cura Italia", approvato il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 17 marzo 2020, recante le misure
di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
CONGEDI
PARENTALI (ART. 23)
L'art. 23 istituisce per l'anno 2020, e a decorrere dal 5
marzo, uno specifico congedo
di 15 giorni per i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è
riconosciuta una indennità pari al 50%
della retribuzione. Il limite di età non
si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad
entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata
alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
PERMESSI
LAVORATIVI DA LEGGE 104 (ART. 24)
L'articolo 24 aggiunge
12 giorni complessivi ai giorni di permessi lavorativi previsti dall'articolo
33 della legge 104/1992 per assistere un familiare con situazione di grave
disabilità certificata, usufruibili
nei mesi di marzo e aprile 2020.
QUARANTENA
E MALATTIA (ART. 26)
Sempre in ambito lavoro, l'articolo 26 dispone che il periodo trascorso dai lavoratori del
settore privato in quarantena con
sorveglianza attiva o
in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia ai fini del
trattamento economico e
non è computabile ai fini del periodo di comporto.Inoltre il comma 2 prevede che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso del riconoscimento
di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima
legge n. 104 del 1992, il
periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie,
è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2
marzo 2020, n.9.
LAVORO AGILE (ART.39)
L'articolo 39 dispone che i lavoratori dipendenti con
disabilità grave (attestata dall'articolo 3, comma 3 della legge 104) o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (con
riconoscimento articolo3, comma 3, della legge 104), hanno diritto a svolgere la prestazione
di lavoro in modalità agile, ovvero da casa, a condizione che
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Questo
fino al 30 aprile 2020.
CENTRI
DIURNI (ART. 47)
L'articolo 47 dispone la sospensione delle
attività dei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario per persone con disabilità, fino al 3 aprile 2020.
L'articolo specifica, inoltre, che l'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli
enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo
periodo, attivare interventi non
differibili a favore delle persone con disabilità ad alta necessità di
sostegno sanitario.
SERVIZI
DOMICILIARI (ART. 48)
In considerazione delle gravi problematiche che la chiusura
dei servizi educativi, sociosanitari e socioassistenziali nei centri diurni per
anziani e per persone con disabilità comporta, l'articolo 48 prevede che le pubbliche
amministrazioni forniscano, avvalendosi
del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da
soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme
individuali domiciliari o a distanza, sempre e comunque nel rispetto delle direttive sanitarie
negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare
aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità
individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli
enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a
tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in
deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare
la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
FONTE: DISABILI.COM 18/02/2020