COMPATIBILITA' BONUS E PENSIONE DI INVALIDITA'
27.05.2020

Sulla compatibilità tra il
cosiddetto bonus 600 euro, introdotto a
marzo scorso dal Decreto Cura Italia per sostenere
i lavoratori autonomi e professionisti nell'emergenza Coronavirus, e le
provvidenze connesse all'invalidità, avevamo già scritto, segnalando come la pensione d'invalidità fosse
considerata compatibile col bonus 600 euro (in quanto prestazione assistenziale) e come, invece, l'assegno ordinario di invalidità fosse ritenuto non
compatibile, essendo prestazione previdenziale.CUMULABILITÀ
CON BONUS 600 EURO
Successivamente, come segnalato, l'articolo 78 del
recente Decreto Rilancio ha poi sanato in parte questa incongruenza, mettendo nero su
bianco la cumulabilità del bonus
anche con l'assegno ordinario di invalidità: "Le indennità di cui
agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario
di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.".CUMULABILITÀ
CON ALTRE MISURE
Aiuta a comprendere meglio quale sia la cumulabilità
dell'assegno ordinario di invalidità - che lo ricordiamo,
è previsto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 - anche con altri bonus straordinari
messi in campo per l'emergenza Covid 19, una delle FAQ dell'Ufficio per
le politiche a favore delle persone con disabilità.
Riprendiamo qui alcune delle casistiche prese in esame:
Chi
percepisce assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) :
- Ha diritto alla sospensione per 4 mesi
degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza e i relativi
termini previsti e le misure di condizionalita' previste per i percettori di
NASPI e di DISCOLL (sono sospese anche le procedure di avviamento a selezione e
i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la
partecipazione ad iniziative di orientamento).
- può accedere ai "Contributi per la
sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo
settore".
- può accedere ai contributi previsti dal
cosiddetto "Fondo per il reddito
di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19".
- può accedere ai contributi previsti dal
cosiddetto "Fondo nazionale per le
non autosufficienze", e dal "Fondo
per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare".
- L'assegno ordinario di invalidità (legge
12 giugno 1984, n. 222) è infine compatibile
con il cosiddetto "Reddito di emergenza" - Rem, nei limiti e secondi i criteri relativi del
provvedimento che istituisce il Rem.
Fonte: Disabili.com 26 MAGGIO 2020