Circolare esplicativa del Ministero delle Pubbliche Amministrazioni
14.04.2020

Segnalo alcune precisazioni derivanti dalla circolare del Ministero della
Pubblica Amministrazione pubblicata il 2 aprile, che offre
orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che
interessano il lavoro
pubblico.
PERMESSI
LEGGE 104
Nella circolare si ricorda che anche per i
lavoratori pubblici vale la possibilità di fruire dell'aumento di ulteriori 12 giorni tra
marzo e aprile dei permessi previsti dalla legge 104/92:
il beneficio - previsto dall'articolo 24 - può essere richiesto sia dai lavoratori con grave
disabilità sia dai lavoratori che assistono una familiare
con handicap grave certificato. La circolare ribadisce, così come anche
la circolare
INPS n.45 del 25 marzo 2020 per i lavoratori del settore privato, che
nel caso di più familiari con disabilità, l'aumento dei 12 giorni vale per
ciascuna persona; idem per il lavoratore con disabilità che fruisca dei
permessi per sé e anche per assistere un familiare.
Non
si ritiene, invece, possibile convertire in permesso ex articolo 33, comma 3,
della legge n. 104/1992 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 - prima dell'entrata in vigore della norma in
esame - utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi
ordinari, permessi per motivi personali, ecc..).
Importante: In ordine alla possibilità di fruire
a ore i citati permessi aggiuntivi si ritiene che tale opzione -
pur astrattamente compatibile con il quadro regolativo di riferimento - sia in
controtendenza rispetto all'obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti
delle persone fisiche e non funzionale, considerato che lo smart working
rappresenta, nell'attuale fase emergenziale, l'ordinaria modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa. Sarebbe, pertanto, auspicabile che
le Amministrazioni incentivassero, quanto più possibile, l'utilizzo a giornate
dell'istituto,
anche eventualmente in forma continuativa.
Infine si ricorda che, sempre nell'articolo 24,
al comma 2, si prevede che il
beneficio di cui al comma 1 possa essere riconosciuto
al personale
sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale solo
compatibilmente con le esigenze organizzative.
CONGEDO
PARENTALE COVID NELLA PA
Si confermano generalmente le indicazioni date
dall'INPS nella sua circolare del 25 marzo 2020 anche per quanto riguarda
il congedo
"COVID19" di 15 giorni retribuito con il 50% per i genitori di figli con meno di 12
anni (senza limiti invece di età se disabili).
Il Ministero della PA ricorda che, per i
lavoratori pubblici, il Congedo COVID 19 va chiesto alla propria
amministrazione e non all'INPS, così come lo stesso Istituto segnalava nella
sua circolare.BONUS
BABYSITTER PER SANITARILa circolare ricorda che l'articolo
25, al comma 3, prevede che per
i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,
appartenenti alla categoria dei medici,
degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di
radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8, in alternativa alla prestazione di
cui al comma 1, è
riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Tale disposizione viene estesa anche al
personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
INCUMULABILITA'
E COMPATIBILITA'
La circolare del Ministero della Pubblica
Amministrazione specifica che, per i lavoratori della PA,
- non
è possibile richiedere il bonus se l'altro genitore è
disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito o è
già stato richiesto il Congedo COVID-19.
- è possibile richiedere bonus anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.
FONTE: Disabili.com