CHIARIMENTO ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA
07.07.2020

L'INPS ha pubblicato istruzioni in merito all'attuazione dell'articolo 26, che al comma 2
introduceva per i lavoratori con certificazione di
handicap o con patologie che comportano immunodepressione,
esiti da patologie oncologiche e determinati
requisiti, la possibilità di assentarsi
dal lavoro in quanto più potenzialmente vulnerabili al contagio.
In questo caso l'assenza viene equiparata a degenza ospedaliera, per la
quale è prevista una decurtazione
ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari
a carico (quindi si riceve il 60%
dello stipendio).Le istruzioni sono contenute nel messaggio
n.2584, e relativo allegato, pubblicato il 24 giugno.
PER
QUALI LAVORATORI
La circolare INPS specifica che, al comma 2 tale articolo
prevede che l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio
2020, è equiparato a degenza
ospedaliera, per i lavoratori del settore privato e pubblico in possesso
del:
- riconoscimento
di disabilità con connotazione di gravità (art. 3,
comma 3, della legge n. 104 del
1992) o
- riconoscimento
di disabilità senza gravità (art. 3, comma 1,
della legge n. 104 del 1992) ma esclusivamente in presenza di immunodepressione,
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del
verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio essere attestata dagli organi
medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente
competenti.
CERTIFICAZIONI
NECESSARIE
In entrambi i casi sopra citati, è necessario che il
lavoratore si faccia inoltre rilasciare certificazione
di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo,
l'avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata
alla degenza ospedaliera.
Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di
diagnosi, l'indicazione
dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere
chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale
critica, riportando inoltre i riferimenti del verbale di riconoscimento dello
stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti
organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Al momento della acquisizione delle certificazioni, qualora
INPS ritenesse necessario, può essere richiesta ulteriore documentazione al
lavoratore. In questo caso, in attesa dell'integrazione documentale, il
certificato pervenuto all'Istituto verrà considerato sospeso in attesa di
regolarizzazione, mediante apposizione del codice di anomalia generica
(anomalia A).
CASISTICHE,
SCADENZE E DOCUMENTAZIONI
Insieme al messaggio è stato pubblicato anche l'Allegato 1 che
specifica, con alcuni esempi, le casistiche possibili e le relative
certificazioni richieste.
FONTE DISABILI.COM del 01/07/2020