Autocertificazioni invalidi civili: Modello ICRIC 2020
03.03.2020

C'è ancora l'obbligo di presentazione delle autocertificazioni ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS per i cittadini? Come si deve fare? Quale la scadenza?
Le persone con disabilità con riconoscimento
di invalidità civile hanno
diritto a prestazioni assistenziali a carico INPS, i cui requisiti di
accesso e sussistenza vengono verificati periodicamente.
Nello specifico, i modelli ICRIC,
ICLAV, ACCAS/PS sono dichiarazioni di responsabilità (autocertificazioni),
rese annualmente dalle persone con invalidità parziale o totale e
dai titolari di pensione o assegno sociale, per la verifica dei
requisiti e delle condizioni soggettive che determinano il diritto a
particolari prestazioni assistenziali erogate dall'Inps.
Attraverso una convenzione stipulata tra l'INPS e il
Ministero della Salute circa due anni fa, l'utente non è più
obbligato a presentare questi modelli poiché la verifica viene fatta in maniera
automatica grazie alla condivisione delle informazioni tra INPS e
Ministero della Salute, in merito alla sussistenza di eventuali periodi di
ricovero. Ricordo che il ricovero in strutture con oneri a
carico del SSN (di durata superiore a 29 giorni), implica la sospensione
o la riduzione di alcune prestazioni erogate dall'INPS. Per
gli altri modelli, l'obbligo di presentazione da parte del cittadino rimane.
QUINDI:
- Per gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662, verrà notificata direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, se a titolo gratuito, sarà da esse certificato anche l'eventuale periodo di ricovero (ex modello ICRIC), pertanto per tali utenti non è più prevista alcuna dichiarazione.
- Gli invalidi civili minorenni, titolari di indennità di frequenza, invece sono tenuti ad effettuare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione e alla loro frequenza scolastica (modello ICRIC IF).
- Gli invalidi civili parziali di età compresa tra il i 18 e i 65 anni, titolari di assegno mensile assistenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (modello ICLAV).
- Le persone con disabilità intellettiva o minorati psichici, esclusivamente nel caso di assenza di tutore/curatore/amministratore di sostegno, non devono rendere alcuna dichiarazione, ma sono tenuti a consegnare alla sede INPS territorialmente competente il certificato medico con l'indicazione della patologia.
- I titolari di assegno o pensione sociale (art. 3, comma 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 26, legge 30 aprile 1969, n. 153) sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e i soli titolari di assegno sociale anche la sussistenza dello stato di ricovero o meno in istituto (modello ACCAS/PS).
L'acquisizione di tali modelli di PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI avviene attraverso una matricola INPS, un codice
composto da caratteri alfanumerici contenente tutte le informazioni necessarie
per acquisire la dichiarazione di responsabilità. Le dichiarazioni di
responsabilità si presentano online attraverso il servizio
dedicato oppure con la collaborazione degli intermediari abilitati. Il CAF
CISL è convenzionato con INPS per la presentazione di tutte le dichiarazioni
sopra espresse, e presso gli stessi uffici CAF CISL è possibile anche
ottenere le matricole di acquisizione direttamente tramite una procedura
telematica di cooperazione con Inps. Per l'annualità 2019 il termine di presentazione dei
modelli ICRIC scade il 30 marzo 2020.
Fonte: la REDAZIONE di DISABILI.COM