AUMENTO PENSIONI INVALIDITÀ: CHIARIMENTI DALL’INPS
03.11.2020

L'INPS tramite il Messaggio
n. 3960 fornisce le indicazioni relativamente alle modalità di
pagamento nei confronti degli invalidi
civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, quindi non di
coloro che percepiscono la pensione
di inabilità.il decreto legge n. 104
del 14 agosto 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, attuando la sentenza della Corte
Costituzionale (n. 152/2020), ha esteso il diritto alla
maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n.
448 (c.d. "incremento al milione"), finora spettante ai soggetti con più di
sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi
civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione
di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
Da specificare che sono previsti precisi limiti di reddito
per poter accedere al suddetto aumento: 8.469,63 euro per i beneficiari non
coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati.
Quindi, stante la sussistenza di requisiti reddituali, le categorie tra i 18 e
i 60 anni che possono accedere alla maggiorazione sono:
1. invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di
pensione
2. titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222Per quanto riguarda i soli invaldi civili totali,
ciechi civili assoluti e sordi, come indicato nella circolare applicativa
n.107 del 2020, la maggiorazione economica è riconosciuta d'ufficio. Non è quindi necessaria
alcuna domanda da parte degli interessati.L'INPS confrema che l'aumento per gli aventi
diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali
saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio
2020. L'importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13
mensilità, nel rispetto dei limiti
di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari
non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).Nella circolare viene inoltre precisato che se i redditi
personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una
variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono
stati comunicati all'INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile
procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione.
In tali
casi, l'interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di
ricostituzione reddituale, utilizzando
l'apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure
rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di
patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.
Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la
Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione
e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.
Infine si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo
superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto
corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata
abilitata. Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in
contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo
mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari,
dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto
postale o di una carta prepagata, identificati dall'apposito codice IBAN,
intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata
la pensione.
Il relativo IBAN dovrà
essere immediatamente comunicato all'INPS, mediante
variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente
all'ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto
finanziario. Sarà cura dell'Ente pagatore, come da contratto in essere,
comunicare la variazione all'INPS tramite il Data Base condiviso. In
alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l'apposito servizio
online "Variazione dell'ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche" o
rivolgendosi ad un intermediario abilitato.
Fonte: disabili.com 29/10/2020