Finalmente è stata
pubblicata la la circolare applicativa (la n. 107 del
2020) con le indicazioni
e i chiarimenti su chi ha diritto all'aumento della pensione di inabilità,
quali sono i limiti di reddito per l'aumento e come fare per averlo.
L'aumento in presenza dei requisiti può
far arrivare gli importi fino a un totale di 651,51 euro mensili, e sarà d'ufficio per invalidi civili totali,
ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione, mentre sarà a richiesta
per i titolari di pensione di inabilità previdenziale.
Il cambiamento si traduce in un aumento dell'importo fino a 651,51 euro mensili che
verrà erogato, qualora siano rispettati alcuni limiti reddituali,
a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari
di pensione di inabilità o di pensione di inabilità di cui
alla legge n. 222/1984, (pensione di inabilità lavorativa) dai 18 ai 60
anni.Qualora rientrino in precisi limiti reddituali,
hanno diritto ad una maggiorazione economica tale da garantire un
reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilitài titolari
di:
a) pensione di inabilità (invalidi civili
totali, ciechi civili assoluti e sordi) o
b) di pensione di inabilità di cui alla legge n.
222/1984,
tra i 18 e i 60 anni.
Sono
esclusi gli invalidi parziali.
All'aumentare
del reddito diminuisce progressivamente l'incremento: per questo non si tratta
di un aumento standard uguale per tutti.
Quindi i requisiti reddituali sono (importi
2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori
a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per
tredici mensilità);b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve
possedere:
- redditi propri di
importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati
con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42
euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo
reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei
due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto
all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo
dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito
cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.Ai fini della valutazione del requisito
reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i
redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione
separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del
titolare che del coniuge.
Non concorrono al calcolo reddituale:
-il reddito della casa di abitazione,
-le pensioni di guerra,
-l'indennità di accompagnamento,
-l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94
euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
- i trattamenti di famiglia,
-l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati.La maggiorazione segue strade diverse a seconda
che si tratti della pensione di inabilità assistenziale o previdenziale.
Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti:
a) agli invalidi civili
totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità a decorrere dal
20 luglio 2020 è riconosciuta d'ufficio (quindi senza
bisogno di presentare domanda)
b) i soli titolari di
pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge n. 222/1984 devono
invece presentare domanda. In questo caso il beneficio viene attribuito
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda,
sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell'età stabilita
dalla disposizione. L'INPS precisa inoltre che la decorrenza non può comunque
essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di
inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può
essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente
richiesto.
Vi consiglio, per comprendere se e in quale
misura si ha diritto alla maggiorazione, di utilizzare il calcolatore messo a disposizione dal
sito Handylex, che permette una simulazione di calcolo sulla propria
situazione specifica.
https://www.handylex.org/news/2020/08/07/incremento-della-pensione-ne-ho-diritto-e-quanto-mi-spetta
Fonte: disabili.com 24/09/2020