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AUMENTO PENSIONI: CHIARIMENTI

29.09.2020

Finalmente è stata pubblicata la la circolare applicativa (la n. 107 del 2020) con le indicazioni e i chiarimenti su chi ha diritto all'aumento della pensione di inabilità, quali sono i limiti di reddito per l'aumento e come fare per averlo.

L'aumento in presenza dei requisiti può far arrivare gli importi fino a un totale di 651,51 euro mensili, e sarà d'ufficio per invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione, mentre sarà a richiesta per i titolari di pensione di inabilità previdenziale.

Il cambiamento si traduce in un aumento dell'importo fino a 651,51 euro mensili che verrà erogato, qualora siano rispettati alcuni limiti reddituali, a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, (pensione di inabilità lavorativa) dai 18 ai 60 anni.Qualora rientrino in precisi limiti reddituali, hanno diritto ad una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilitài titolari di:
a) pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o
b) di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984,
tra i 18 e i 60 anni.
Sono esclusi gli invalidi parziali.

All'aumentare del reddito diminuisce progressivamente l'incremento: per questo non si tratta di un aumento standard uguale per tutti.

Quindi i requisiti reddituali sono (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Non concorrono al calcolo reddituale:
-il reddito della casa di abitazione,
-le pensioni di guerra,
-l'indennità di accompagnamento,
-l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
-l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.La maggiorazione segue strade diverse a seconda che si tratti della pensione di inabilità assistenziale o previdenziale. Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti:
a) agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità a decorrere dal 20 luglio 2020 è riconosciuta d'ufficio (quindi senza bisogno di presentare domanda)

b) i soli titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda. In questo caso il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell'età stabilita dalla disposizione. L'INPS precisa inoltre che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Vi consiglio, per comprendere se e in quale misura si ha diritto alla maggiorazione, di utilizzare il calcolatore messo a disposizione dal sito Handylex, che permette una simulazione di calcolo sulla propria situazione specifica.

https://www.handylex.org/news/2020/08/07/incremento-della-pensione-ne-ho-diritto-e-quanto-mi-spetta

Fonte: disabili.com 24/09/2020