Non tutti sanno che la
normativa italiana prevede un accertamento provvisorio di handicap grave utile
per fruire di diverse agevolazioni lavorative in attesa che l'apposita
commissione di accertamento si pronunci definitivamente.
L'articolo
25 - comma 4 del decreto-legge n. 90/2014 ha introdotto importanti novità sull'accertamento provvisorio con
modifiche all'art. 2 del Decreto Legge
n. 324/93 convertito dalla legge n. 423/2013.
Prima si prevedeva che, qualora la commissione medica non si pronunciasse entro
90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento poteva essere
effettuato, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia
denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito
l'interessato.
Stabiliva, inoltre che la commissione medica dovesse pronunciarsi
entro centottanta giorni dalla data
di presentazione della domanda.
Oggi invece l'articolo 25 riduce da 90 a 45 giorni dalla presentazione
della domanda il tempo per richiedere la
certificazione provvisoria dello specialista ed utilizzarla per usufruire
delle agevolazioni lavorative e da 180 a
90 giorni il tempo in cui la commissione di accertamento deve pronunciarsi.
Inoltre autorizza le stesse Commissioni di
accertamento a rilasciare, al termine della visita, il certificato provvisorio,
su motivata richiesta, sempre finalizzata ad usufruire delle agevolazioni
lavorative.
La validità del certificato provvisorio viene
estesa alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti
pubblici, e ai congedi straordinari retribuiti di due anni previsti
dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.
Si ricorda che l'accertamento provvisorio
rilasciato dallo specialista, come prevede più
precisamente il Decreto Legge n. 90/2014, è valido fino all'emissione
dell'accertamento definitivo, da parte della commissione così come il
certificato provvisorio rilasciato dalla stessa commissione.
L'INPS con Circolare n. 32/2006 ha
emanato, a suo tempo, disposizioni sul rilascio della certificazione
provvisoria; possono rilasciare il certificato:
- il medico
dipendente dell'Ospedale che visita ambulatorialmente la persona e che
deve essere specialista nella patologia;
- il medico
dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura
della patologia.
La certificazione
provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della
commissione (Circolare INPS n. 53/2008).
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta:
- copia della
domanda presentata alla commissione (Circolare INPS n. 53/2008);
- dichiarazione
liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo
negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate
dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32/2006 e
Circolare INPS n. 53/2008).
Infine segnalo che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, il Ministero del Lavoro e l'Inps avevano sancito la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso da parte del dipendente nel caso di esito negativo dell'accertamento di handicap grave, ritenendo indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda. La circolare INPS n. 127/2016 ribadisce che l'accertamento provvisorio rimane efficace fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione. Il lavoratore è però tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Anche se non esplicitamente espresso, si ritiene che la restituzione riguardi i benefici eventualmente goduti dopo la definizione dell'iter, nel caso in cui l'handicap grave non sia riconosciuto. Ma su questo punto, a nostro parere, permane un elemento di ambiguità che si auspica sia chiarito.
Fonte: SuperABILE 09/03/2020