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AGEVOLAZIONI LAVORATIVE: accertamento provvisorio di handicap

11.03.2020

Non tutti sanno che la normativa italiana prevede un accertamento provvisorio di handicap grave utile per fruire di diverse agevolazioni lavorative in attesa che l'apposita commissione di accertamento si pronunci definitivamente.
L'articolo 25 - comma 4 del decreto-legge n. 90/2014 ha introdotto importanti novità sull'accertamento provvisorio con modifiche all'art. 2 del Decreto Legge n. 324/93 convertito dalla legge n. 423/2013.

Prima si prevedeva che, qualora la commissione medica non si pronunciasse entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento poteva essere effettuato, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
Stabiliva, inoltre che la commissione medica dovesse pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Oggi invece l'articolo 25 riduce da 90 a 45 giorni dalla presentazione della domanda il tempo per richiedere la certificazione provvisoria dello specialista ed utilizzarla per usufruire delle agevolazioni lavorative e da 180 a 90 giorni il tempo in cui la commissione di accertamento deve pronunciarsi.
Inoltre autorizza le stesse Commissioni di accertamento a rilasciare, al termine della visita, il certificato provvisorio, su motivata richiesta, sempre finalizzata ad usufruire delle agevolazioni lavorative.
La validità del certificato provvisorio viene estesa alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti pubblici, e ai congedi straordinari retribuiti di due anni previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.
Si ricorda che l'accertamento provvisorio rilasciato dallo specialista, come prevede più precisamente il Decreto Legge n. 90/2014, è valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo, da parte della commissione così come il certificato provvisorio rilasciato dalla stessa commissione.
L'INPS con Circolare n. 32/2006 ha emanato, a suo tempo, disposizioni sul rilascio della certificazione provvisoria; possono rilasciare il certificato:

  • il medico dipendente dell'Ospedale che visita ambulatorialmente la persona e che deve essere specialista nella patologia;
  • il medico dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia.

La certificazione provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione (Circolare INPS n. 53/2008).
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta:

  • copia della domanda presentata alla commissione (Circolare INPS n. 53/2008);
  • dichiarazione liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32/2006 e Circolare INPS n. 53/2008).

Infine segnalo che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, il Ministero del Lavoro e l'Inps avevano sancito la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso da parte del dipendente nel caso di esito negativo dell'accertamento di handicap grave, ritenendo indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda. La circolare INPS n. 127/2016 ribadisce che l'accertamento provvisorio rimane efficace fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione. Il lavoratore è però tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Anche se non esplicitamente espresso, si ritiene che la restituzione riguardi i benefici eventualmente goduti dopo la definizione dell'iter, nel caso in cui l'handicap grave non sia riconosciuto. Ma su questo punto, a nostro parere, permane un elemento di ambiguità che si auspica sia chiarito. 

Fonte: SuperABILE 09/03/2020