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ACQUISTO AUTO CON IVA AL 4%

24.12.2019

Se al momento dell'acquisto fatto con iva al 22% ci sono già i requisiti per l'iva agevolata ma manca il verbale, posso avere l'iva ridotta al 4%? 

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello inerente l'agevolazione fiscale per acquisto auto disabili, chiarendo in particolare la sussistenza del diritto all'iva al 4% nel caso in cui i requisiti per accedervi siano stati riconosciuti successivamente ad un acquisto effettuato con ordinaria iva al 22%. Dalla risposta si evince che, se al momento dell'acquisto del veicolo è stata applicata l'iva ordinaria del 22% ma già al momento erano presenti i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali, l'acquirente può chiedere al venditore dell'auto di emettere una nota di variazione in diminuzione, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

Ricordiamo che i requisiti per l'iva agevolata al 4% per acquisto auto per persone con disabilità sono rivolti ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Tra i beneficiarti sono stati aggiunti anche persone con disabilità psichica con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da puriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso del verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica e del certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Infine per l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta le certificazioni devono sempre essere esibite al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo.

FONTE: Disabili.com Articolo del 24 dicembre 2019