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Compartecipazione alla spesa per l'assistenza domiciliare

Compartecipazione alla spesa per l'assistenza domiciliare

Il Consiglio di Stato, in presenza di un vuoto legislativo, ha sottolineato come, nell'erogazione delle prestazioni domiciliari nei confronti di soggetti non autosufficienti, debba essere considerato il solo reddito dell'assistito in materia di compartecipazione alla spesa.

Sono molte le persone con lesione spinale, soprattutto coloro con lesione alta che non sono autosufficienti negli atti della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare, spostarsi), che si avvalgono dell'ADI, Assistenza Domiciliare Integrata - in cui rientrano l'assistenza domiciliare fornita dall'ente locale e l'assistenza infermieristica garantita dall'ASL - nata per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti in ambito familiare.

Perché parliamo di compartecipazione alla spesa assistenziale? Perché gli enti locali attraverso l'ISEE, una sorta di redditometro, hanno approfittato di un vuoto legislativo per stabilire in che misura il cittadino, bisognoso di cure domiciliari, quindi disabili gravi e gravissimi ed anziani, dovesse pagare per l'assistenza ad egli necessaria. Non parliamo di servizi particolari, parliamo piuttosto di igiene personale e pasti a domicilio, servizi base per la salute e la dignità della persona non autosufficiente.

Il Consiglio di Stato ha confermato in modo chiaro, con la sentenza n. 5185 del 16.09.2011,  che «deve ritenersi [...] che l'art. 3 comma 2 ter decreto lgs. 109/1998, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali».
 
Finora qual è stata la situazione? Ogni ente locale decideva quali redditi prendere in esame per stabilire la compartecipazione alla spesa
Si è arrivati a chiedere di inserire nell'ISEE tutti i componenti del nucleo familiare, anche parenti di primo e secondo grado non conviventi; senza accertare chi, di fatto, aiutasse economicamente la persona con disabilità. Inoltre, è giusto "punire" quelle famiglie che, spesso con costi enormi, supportano un familiare con disabilità?
 
Questa pratica oggi non è più possibile.
E' doveroso ricordare la campagna "Pagare il Giusto" promossa da LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) che fin dal 2006 ha informato e sensibilizzato le amministrazioni della Lombardia sulla questione in oggetto.
 
La sentenza chiarisce anche che «sia il legislatore regionale, sia i regolamenti comunali devono attenersi a tale principio [ovvero quello di prendere in esame il solo reddito dell'assistito per favorirne la presenza all'interno del proprio nucleo familiare, N.d.R.], idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, mirando proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza». Altro elemento da non sottovalutare è che il Consiglio di Stato ha fatto esplicito riferimento, nelle motivazioni della sentenza, alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia: il legislatore sarà quindi tenuto a tenerne conto.
 
Questa buona notizia è ignorata da molte famiglie: invitiamo quindi chi ci legge a darne la maggior diffusione possibile.
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