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Deducibilità fiscale delle donazioni alle o.n.l.u.s.

Testo tratto dall'articolo 14 del D.D.L. 35/2005

ONLUS e terzo settore

Tutte le donazioni a favore di AUS Niguarda Onlus sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati ad AUS Niguarda Onlus recanti la clausola "non trasferibile", carte di credito, anche prepagate.

Benefici fiscali per le persone fisiche

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa

  • Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
  • Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d'imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.
  • Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86
  • Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
     

"1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. [...] "

Nota: Non è possibile dedurre donazioni in contanti, ma solamente donazioni effettuate con versamento su ccp, assegno, bonifico o carta di credito. Conservare la documentazione relativa insieme alla ricevuta emessa dalla Onlus.

 

 

 

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